Fatturazione elettronica: codice univoco

Ultima modifica 26 febbraio 2020

Comunicazione codice identificativo degli uffici comunali destinatari della fatturazione elettronica - D.M. n.55 del 3 aprile 2013 - Art. 1, comma 213, lettera a), Legge n. 244/2007.

Il D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 ha disciplinato l’obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, in attuazione delle disposizioni della Legge n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214.

Per quanto riguarda il nostro ente, tale obbligo decorre dal 31 marzo 2015 ai sensi dell’art. 25, comma 1, del D.L. n. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014, per cui a partire da tale data non potremo più accettare fatture che non vengano trasmesse in formato elettronico, secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. n. 55 del 3 aprile 2013; ricordiamo inoltre che, trascorsi tre mesi da tale data, l’assenza della fattura elettronica impedirà al nostro ente di effettuare qualsiasi pagamento al fornitore.

Al fine di favorire l’attivazione di tali procedure, la normativa stabilisce che le amministrazioni pubbliche debbano individuare i propri uffici designati a ricevere le fatture elettroniche, procedendo ad inserirli nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) al fine dell’attribuzione a ciascuno di essi di un “Codice Univoco Ufficio”, elemento fondamentale che dovrà essere indicato nella fattura elettronica affinchè il Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate sia in grado di recapitare la fattura elettronica all’ufficio corretto.

Segnaliamo quindi, per quanto riguarda il nostro ente, gli uffici destinatari della fatturazione elettronica

- Allegato - Obbligo della fattura elettronica dal 31 marzo 2015

Avviso codice identificativo
28-07-2021
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